Art. 97 · Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
Titolo VII

Art. 97

119 / 129

Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

In vigore dal 16 nov 2015
Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all', le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-97