Titolo VIII
Art. 101
Disposizioni penali
In vigore dal 16 nov 2015
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, è inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all', commi 4 e 7, è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-101