Titolo VI
Art. 93
115 / 129Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite
In vigore dal 16 nov 2015
Tutela dei contratti di finanza strutturata
e delle passività garantite
1. È vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all', di alcune soltanto dei diritti, delle attività o delle passività che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all', comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. Si applica la deroga di cui all', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-93