Titolo VI

Art. 90

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

In vigore dal 16 nov 2015
1. Quando è trasferita solo una parte dei diritti, delle attività o delle passività da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, e quando sono esercitati i poteri previsti dall', comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformità di quanto previsto dagli , ferme restando le limitazioni previste dagli . 2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtù del diritto straniero o sono da esso disciplinati: a) accordi di garanzia in virtù dei quali un soggetto è garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attività oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attività individuati o individuabili sulla base di un patto di rotatività o di meccanismi analoghi; b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprietà, in virtù dei quali la garanzia dell'adempimento di obblighi specifici è costituita dal trasferimento della piena proprietà di attività dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attività in caso di adempimento degli obblighi; c) accordi di compensazione, in virtù dei quali debiti e crediti tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati; d) accordi di netting; e) obbligazioni garantite; f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-90

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Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali (Art. 90 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo