Titolo V

Art. 85

Abrogato

Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri

In vigore dal 1 dic 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri (Art. 85 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo