Titolo V
Art. 80
AbrogatoFondi istituiti presso altri soggetti
In vigore dal 1 dic 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-80