Capo VII
Art. 77
Scambio di informazioni riservate
In vigore dal 16 nov 2015
1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autorità di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorità di risoluzione extracomunitaria è soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dall', ferma restando l'applicabilità del diritto sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte dell'autorità extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonché utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a un'autorità di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorità di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dall'autorità di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato l'informazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-77