Capo V

Art. 67

Limitazione dell'escussione di garanzie

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia può limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attività dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 2. Il potere di cui al comma 1 non si applica: a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori; b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell' di detto regolamento; c) alle banche centrali in relazione ad attività dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia. 3. Nei casi in cui si applica l', la Banca d'Italia, assieme alle altre autorità di risoluzione coinvolte, si adopera affinché le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione. 4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-67

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Limitazione dell'escussione di garanzie (Art. 67 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo