Capo VI

Art. 69

Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri

In vigore dal 16 nov 2015
Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri 1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri: a) la cooperazione con autorità di risoluzione, autorità competenti e altre autorità di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni; b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilità finanziaria e, più in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata; c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro; d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-69

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Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri (Art. 69 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo