Capo VI
Art. 69
89 / 129Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri
In vigore dal 16 nov 2015
Principi e criteri relativi a decisioni
o azioni che coinvolgono più Stati membri
1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autorità di risoluzione, autorità competenti e altre autorità di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni;
b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilità finanziaria e, più in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro;
d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-69