Capo V

Art. 66

Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione. 2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti: a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori; b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell' di detto regolamento; c) delle banche centrali. 3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. 3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in risoluzione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-66

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Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna (Art. 66 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo