Capo V

Art. 64

Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi

In vigore dal 16 nov 2015
Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi 1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attività ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, può disporre che: a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti; b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attività o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantochè la misura non sia divenuta efficace; c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell', commi 7 e 8. 2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), è estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non è disposta e, se già disposta, è ritirata limitatamente alle attività, alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passività in questione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-64

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Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi (Art. 64 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo