Sez. III

Art. 59

Riconoscimento contrattuale del bail-in

In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando una passività soggetta a bail-in... è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all' includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passività è assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193. 2. Il comma 1 si applica alle passività contratte dopo il 1° gennaio 2016. 3. La Banca d'Italia può chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilità e all'efficacia della clausola contrattuale inserita. 4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passività indicate al comma 1. 4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, può prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all' per i quali il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all', comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passività disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. 4-ter. Se un soggetto di cui all' determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonché il grado della passività in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1. 4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passività da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purchè esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti. 4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità dell'emittente. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. 4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passività aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passività beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell', commi 1 e 2, è superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passività di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilità dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilità dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli . 4-septies. La Banca d'Italia può, anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passività alle quali si applica il comma 4-ter. 4-octies. Le passività per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività computabili. 5. Il bail-in è comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all' anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-59

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