Sez. III

Art. 54

Derivati

In vigore dal 16 nov 2015
1. Il bail-in di una passività risultante da un derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell', comma 2, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dell', comma 1, lettera l). 2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passività risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo. 3. La Banca d'Italia determina il valore delle passività risultanti da derivati secondo: a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting; b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un bail-in.
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Derivati (Art. 54 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo