Sez. III
Art. 56
Piano di riorganizzazione aziendale
In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando il bail-in è applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all', comma 1, lettera a), è redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.
2. Il piano è redatto e attuato da uno o più commissari speciali nominati ai sensi dell' o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dall'..
3. Il piano è trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine può essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in è applicato a due o più componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano è elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano è redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario.
Quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con... l'autorità competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con... l'autorità competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia.
9. Quando è applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione è tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione è notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia può prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se più breve.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-56