Capo III

Art. 8

Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo

In vigore dal 10 mar 2015
Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo 1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'. 2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalità entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo. 3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-8

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