Capo II
Art. 4
Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale
In vigore dal 10 mar 2015
Modifica all'articolo 282-quater
del codice di procedura penale
1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-4