Capo I

Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 10 mar 2015
1. In relazione alle disposizioni degli della direttiva, autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonché della corrispondenza ad essi relativa. 3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. — Autorità competenti | Portale Normativo