Art. 3 · Autorità competenti
Capo I

Art. 3

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Autorità competenti

In vigore dal 10 mar 2015
1. In relazione alle disposizioni degli della direttiva, autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonché della corrispondenza ad essi relativa. 3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.
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