Capo IV

Art. 11

Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo

In vigore dal 10 mar 2015
Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo 1. Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresì alla medesima autorità l'applicazione di più gravi misure cautelari. 2. Quando l'autorità giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all', comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorità dello Stato di esecuzione, secondo le modalità indicate nell'. Allo stesso modo, dà comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. — Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo | Portale Normativo