Capo IV
Art. 11
Decisioni sulla validità e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo
In vigore dal 10 mar 2015
Decisioni sulla validità e sull'efficacia
dell'ordine di protezione europeo
1. Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresì alla medesima autorità l'applicazione di più gravi misure cautelari.
2. Quando l'autorità giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all', comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorità dello Stato di esecuzione, secondo le modalità indicate nell'. Allo stesso modo, dà comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-11