Capo III
Art. 10
Esecuzione conseguente al riconoscimento
In vigore dal 10 mar 2015
1. Quando è emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne dà comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorità competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.
2. Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilità di una misura più grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.
4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'.
5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione. La comunicazione è effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.
Storico versioni
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