Capo II

Art. 6 bis

Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo

In vigore dal 11 ago 2023
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli , paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-6-bis

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Art. 6 bis Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. — Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo | Portale Normativo