Capo VII
Art. 20 ter
Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo
In vigore dal 11 ago 2023
1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4), adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-20-ter