Capo VII

Art. 20 bis

Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo

In vigore dal 11 ago 2023
1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all' nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all', comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-20-bis

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Art. 20 bis Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. — Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo | Portale Normativo