Capo VIII

Art. 21

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 mag 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-21

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Art. 21 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo