Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento

In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-5

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Art. 5 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. — Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento | Portale Normativo