Art. 8

Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali vertebrati, derivanti dall' articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento

In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, ove siano disponibili altri metodi, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque duplica test e studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, prima di eseguire test e studi su animali vertebrati ai fini del presente regolamento, omette di verificare presso il Ministero della salute che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente l'autorizzazione il quale omette di informare il Ministero della salute che non è stato raggiunto l'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-8

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Art. 8 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. — Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali vertebrati, derivanti dall' articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento | Portale Normativo