Art. 9

Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione, derivanti dall'articolo 64 del regolamento

In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'imballaggio finale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l'ingestione è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-9

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Art. 9 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. — Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione, derivanti dall'articolo 64 del regolamento | Portale Normativo