Art. 3
Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011
In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso o il responsabile dell'etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e comunque non conformi ai requisiti di cui all'allegato I, II e III del regolamento (CE) n. 547/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-3