Art. 2

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento

In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera pratica nel territorio dell'Unione europea prodotti fitosanitari in violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. — Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento | Portale Normativo