Titolo IV

Art. 106

Abrogazioni

In vigore dal 7 feb 2014
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; b) gli del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; c) l' della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-106

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 106 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Abrogazioni | Portale Normativo