Titolo IV

Art. 108

Entrata in vigore

In vigore dal 7 feb 2014
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Kyenge, Ministro per l'integrazione Alfano, Ministro dell'interno Cancellieri, Ministro della giustizia Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-108

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Art. 108 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Entrata in vigore | Portale Normativo