Titolo IV
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 7 feb 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-107