Art. 107 · Clausola di invarianza finanziaria
Titolo IV

Art. 107

107 / 108

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 feb 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-107