Art. 106 · Abrogazioni
Titolo IV

Art. 106

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Abrogazioni

In vigore dal 7 feb 2014
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; b) gli del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; c) l' della legge 31 maggio 1995, n. 218.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-106