Capo I

Art. 5

Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

In vigore dal 28 dic 2012
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»; b) all'articolo 93, il comma 6 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-5

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