Capo II

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 28 dic 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-10

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Art. 10 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo