Capo I
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
In vigore dal 28 dic 2012
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'Agenzia si applica l' del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-7