Capo I

Art. 1

Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

In vigore dal 28 dic 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visti gli , comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dagli , comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-1

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