Capo I
Art. 1
1 / 10Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati
In vigore dal 28 dic 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Visti gli della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli , comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dagli , comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura
di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-1