Capo I
Art. 5
5 / 10Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
In vigore dal 28 dic 2012
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
b) all'articolo 93, il comma 6 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218#art-5