Titolo II

Art. 15

Accordi in vigore

In vigore dal 11 ago 2012
1. Fatto salvo quanto disposto dall', non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui: a) un accordo o più accordi applicabili all'insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 1, e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese; ovvero b) un accordo concluso a norma dell' della direttiva 94/45/CE è firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. 2. La disciplina applicabile al momento della firma o della revisione dell'accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 1, lettera b). 3. Allo scadere degli accordi di cui ai commi 1 e 2, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. — Accordi in vigore | Portale Normativo