Titolo II
Art. 14
Adeguamento
In vigore dal 11 ago 2012
1. In caso di modifiche significative della struttura dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi applicabili, la direzione centrale o il dirigente di cui all', comma 1, avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all' e seguenti, in almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.
2. Oltre ai membri designati a norma degli sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del Cae esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti.
3. Nel corso dei negoziati il Cae o i Cae esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall'accordo tra i membri del Cae o dei Cae e la direzione centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-14