Titolo II
Art. 6
Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione
In vigore dal 11 ago 2012
Modalità di formazione
della delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall', comma 1, è istituita una delegazione speciale di negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all', comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all', comma 1, convengono con la direzione di cui all' le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-6