Titolo II

Art. 7

Costituzione della delegazione speciale di negoziazione

In vigore dal 11 ago 2012
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. 2. La direzione centrale o il dirigente di cui all', comma 1, e le direzioni locali, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati dalle organizzazioni sindacali di cui all', comma 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all', comma 1, informano della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. — Costituzione della delegazione speciale di negoziazione | Portale Normativo