Titolo II
Art. 17
Sanzioni
In vigore dal 11 ago 2012
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'eventuale responsabilità civile e disciplinare come prevista dai contratti collettivi applicati, quando è accertata la violazione dell', comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.033 euro e non superiore a 6.198 euro.
2. Ferma restando l'eventuale responsabilità civile, quando è accertata la violazione dell', comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.033 euro e non superiore a 6.198 euro.
3. Ferma restando l'eventuale responsabilità civile, in caso di violazione dell'obbligo previsto dall', comma 4, o degli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all' o nelle prescrizioni accessorie di cui all', o degli ulteriori obblighi stabiliti nell'accordo o nelle prescrizioni accessorie in ordine alla realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari al funzionamento del Cae o della procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall', comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.165 euro e non superiore a 30.988 euro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-17