Titolo II

Art. 13

Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali

In vigore dal 11 ago 2012
1. L'informazione e la consultazione del Cae sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all', comma 6. 2. Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del Cae e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. 3. Qualora tali modalità non siano definite mediante l'accordo di cui all', e si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro, le procedure di informazione e consultazione devono avere luogo in modo coordinato nel Cae e negli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori. 4. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge nonché dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti anche in attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. 5. L'applicazione del presente decreto legislativo non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito disciplinato dal decreto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. — Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali | Portale Normativo