Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 lug 2012
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-9

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Art. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo