Art. 5
Modificazioni al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 22 lug 2012
Modificazioni al capo V
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
Oneri posti a carico
dei soggetti interessati
Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta.»;
b) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all', con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista.»;
c) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole: «autorizzata all'esportazione» sono inserite le seguenti: «, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;
1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «esportazione e transito» e dopo le parole: «formulario di verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.»;
3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»;
d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis.
Attività di controllo
1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.
3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.
4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.
Art. 20-ter.
Poteri di vigilanza
1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all', inviando gli ispettori designati, i quali possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-5