Art. 4
Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 22 lug 2012
Modificazioni al capo IV
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;
b) al capo IV è inserita la seguente sezione:
«Sezione I
Trasferimenti intracomunitari
"Art. 10-bis.
Autorizzazioni ai trasferimenti
intracomunitari
1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all' ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.
3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.
4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'.
5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonché quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.
Art. 10-ter.
Autorizzazione generale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all' devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:
a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;
c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;
b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.
Art. 10-quater.
Autorizzazione globale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.
Art. 10-quinquies.
Autorizzazione individuale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;
b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.
Art. 10-sexies.
Certificazione delle imprese
1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;
b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui all' richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) l'autorità competente che rilascia il certificato;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;
d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.
5. La certificazione ha una durata di 3 anni.
6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all' richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. È riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
Art. 10-septies.
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. È fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all', comma 3;
b) quantità e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.
Art. 10-octies.
Procedure doganali
1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.»;
c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, è inserita la seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea";
d) all'articolo 11:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni di licenza e" sono sostituite dalle seguenti: "l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";
1.2) dopo le parole: " ne dà notizia" sono inserite le seguenti: " al Ministero della difesa e";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "i tipi di" sono sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei";
3) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.";
e) all'articolo 13:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all', autorizza" sono inserite le seguenti: "con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione" sono sostituite con le seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione";
f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, è inserita la seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni";
g) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: "di cui all' e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli ";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata.
La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";
3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13";
4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13";
5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13";
h) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-4